Certificazione Unica 2020 – Guida alla Compilazione

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Inserito il 27/febbraio/2020 da nella sezione Fiscale - Novità

a cura del Centro Studi Normativa del Lavoro

Seac

Euro 34

L’art. 4, D.P.R. n. 322/1998, stabilisce, al comma 6-ter, che i sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, rilasciano una Certificazione Unica per attestare oltre ai dati fiscali anche i dati previdenziali e assistenziali. Fermo restando il termine del 28 febbraio per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio

  • la CU 2020 sintetica deve essere consegnata ai percipienti entro il 31 marzo 2020, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro in corso d’anno;
  • la CU 2020 ordinaria va trasmessa, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2020 (il termine del 7 marzo cade, infatti, di sabato ed è pertanto posticipato al lunedì successivo).

Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre (termine posticipato al 2 novembre per il 2020 in quanto coincidente con il sabato) analogamente a quanto previsto per il Mod. 770. Il sostituto d’imposta, tramite l’invio, all’Agenzia delle Entrate, delle CU ordinarie, assolve all’obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dal comma 3-bis, art. 4, DPR n. 322/1998. L’obbligo di presentazione del Mod. 770, entro il 31 ottobre (2 novembre per il 2020), permane per i sostituti d’imposta che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU. La presente pubblicazione, tramite approfondimenti teorici e schematizzazioni, fornisce le indicazioni per la corretta compilazione della CU 2020, con particolare riguardo a:

  • Frontespizio, in cui sono contenuti i dati anagrafici del sostituto d’imposta e dell’intermediario;
  • Parte Dati Anagrafici, dove trovano esposizione i dati anagrafici relativi al datore di lavoro e al percettore delle somme;
  • Certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, di provvigioni e redditi diversi;
  • Certificazione Redditi – Locazioni brevi.
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