Art. 191-266 Istruzione probatoria

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Inserito il 14/luglio/2014 da nella sezione Legale - Novità

Commentario del Codice di Procedura Civile

a cura di Michele Taruffo

Zanichelli Editore

Euro 142 anziché Euro 158

Oggetto di questo volume del Commentario sono le norme comprese nella Sezione III del Libro II del codice, dall’art. 191 all’art. 266, che riguardano l’Istruzione probatoria, nel contesto della disciplina che riguarda il processo ordinario di cognizione. Nell’impostazione generale del codice questo gruppo di norme dovrebbe riguardare tutti i problemi relativi all’acquisizione dei mezzi di prova. Tuttavia le cose non stanno davvero così. Da un lato, infatti, nel codice vi sono altre norme (come ad es. gli art. 61 e segg. che si riferiscono al consulente tecnico, l’art. 116, che enuncia il principio generale relativo alla valutazione delle prove, e l’art. 118 che riguarda l’ordine di ispezione) che pure disciplinano vari aspetti dell’istruzione probatoria.Dall’altro lato, le norme che qui si commentano non esauriscono la disciplina dei mezzi di prova di cui pure si occupano. Infatti, in base ad una distinzione storicamente risalente, e tipica dei sistemi processuali che hanno seguito il modello francese, come quello italiano, la disciplina delle prove si scinde in due gruppi di norme. Il primo gruppo include le regole che si sono ritenute relative agli aspetti sostanziali delle prove, e viene collocato (già nei codici del 1865 e poi anche nei codici del 1940) nel codice civile, dall’art. 2697 all’art. 2739. Oltre che all’onere della prova, queste norme si riferiscono essenzialmente ai limiti di ammissibilità e all’efficacia legale delle varie prove. Il secondo gruppo di norme è quello che qui viene commentato: si tratta di norme che i codificatori considerarono come tipicamente processuali, in quanto relative essenzialmente all’assunzione dei mezzi di prova, e che per questa ragione vengono inserite nel codice di procedura civile. Questa situazione, per molti aspetti criticabile, comporta comunque che la disciplina complessiva delle prove debba essere ricostruita prendendo in considerazione entrambi i gruppi di norme appena indicati.

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