Astensione, ricusazione e responsabilità dei Giudici Art. 51-56

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Inserito il 17/gennaio/2015 da nella sezione Legale - Novità

Commentario del Codice di Procedura Civile

Tedoldi Alberto

Zanichelli Editore Bologna

Euro 92.70 anziché Euro 103

Le norme del codice di procedura civile su astensione e ricusazione del giudice, che fungono da lex generalis anche per i processi davanti alle giurisdizioni speciali (amministrativa, tributaria, contabile), appartengono all’«archeologia giudiziaria». Esse affondano le proprie radici, anche per lessico, in regole remote della practica iudiciaria, infuse di uno spirito autoritario con il sopravvento dell’Assolutismo giuridico, divenuto oggi incompatibile con una visione autenticamente democratica dello Stato e della giurisdizione, che veda nel giudice non più un funzionario dello Stato-apparato, bensì un civil servant, che rende alla comunità un servizio pubblico fondamentale per la composizione delle controversie civili, quando le parti non siano state in grado di risolverle in via autonoma attraverso uno degli strumenti alternativi che l’ordinamento pone a loro disposizione. Un servizio prestato nel nome e nell’interesse dello Stato-comunità da cittadini prescelti attraverso un pubblico concorso in base a criteri meritocratici, autonomi e indipendenti da qualunque condizionamento, non solo esterno da parte di altri poteri dello Stato, ma anche interno all’ordine giudiziario, terzi e imparziali rispetto alle parti e agli interessi che s’agitano nel processo e, così, chiamati ad applicare al caso singolo la legge cui sola vanno soggetti, esercitando le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto per la dignità delle persone, in ossequio a quel naturale ordine isonomico che attiene al «giusto processo regolato dalla legge» e, in ultima analisi, allo Stato di diritto.Norme desuete e vetuste come quelle su astensione e ricusazione del giudice possono e debbono essere rivitalizzate attraverso un’interpretazione in linea con i principi costituzionali ed europei, abbandonando ogni rigida e frusta concezione di tassatività delle fattispecie di astensione obbligatoria e di ricusazione e aggiornando il procedimento di ricusazione secondo il nuovo corso propriamente giurisdizionale mediante adeguati strumenti di controllo e di restitutio in integrum, senza trasformarlo però in un «processo nel processo», tantomeno ponendo la persona del giudice sul banco degli imputati.Tutto ciò allo scopo di riaffermare con forza l’irrinunciabilità e l’indeclinabilità di quella che costituisce una delle «testate d’angolo» dello ius dicere: l’imparzialità del giudice, dedito unicamente al servizio della legge.

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