di Ludovici Luigi
Cedam
54 €
Contro una sentenza di condanna o di proscioglimento non pienamente liberatoria, l’imputato può proporre appello senza dover temere che – in assenza dell’impugnazione parallela del pubblico ministero – questa sua decisione possa, un domani, ritorcerglisi contro: in forza del divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 c. 3 c.p.p., il giudice, infatti, non può pronunciare sullo stesso fatto nei confronti della medesima persona una sentenza che contenga statuizioni più pregiudizievoli di quelle contro cui l’impugnazione stessa era diretta. Sebbene presente nel nostro ordinamento già dal primo codice di rito penale italiano del 1865, il divieto costituisce ancora oggi uno degli istituti più controversi e divisivi della nostra procedura penale, e questo non soltanto per le complesse questioni ermeneutiche che l’interprete incontra nel definire la sua concreta e multiforme portata applicativa. Di una difficoltà estrema – ad onta dei numerosi e mirabili sforzi profusi negli anni da dottrina e giurisprudenza – risulta anche capire se il divieto goda di una reale giustificazione sistematica – e, in tal caso, quale essa sia – ovvero se scaturisca da una mera scelta di politica legislativa: quella di non disincentivare la domanda di controllo dell’imputato sul merito della decisione. Passando in rassegna i principali orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sviluppati sul tema, il presente lavoro tenta di fornire risposta ai molteplici interrogativi che la disciplina e l’esistenza stessa del divieto da sempre alimentano, grazie ad una rilettura generale dell’istituto imperniata sulle regole del giusto processo nonché sugli insegnamenti tratti dalla teoria generale del diritto
