IVA nelle agenzie di viaggio

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Inserito il 12/ottobre/2020 da nella sezione Fiscale - Novità

Nicola Forte

Seac

Euro 32

L’imposta sul valore aggiunto rappresenta il “tributo” comunitario per eccellenza applicato a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, poste in essere nell’ambito dell’Unione Europea da imprese e professionisti. Sono quindi soggette ad Iva anche le prestazioni di servizi turistiche (viaggi, soggiorni, etc.) effettuate dalle agenzie di viaggi, tour operator ed altri operatori. Il settore presenta, però, talune peculiarità e quindi le regole di applicazione dell’Iva non sono quelle ordinarie, ma sono previste in un regime speciale disciplinato dal D.P.R. n. 633/1972 e da talune disposizioni di attuazione. Il testo approfondisce il regime Iva speciale, applicabile alle agenzie di viaggio ed avente ad oggetto i servizi turistici. Particolare attenzione è dedicata alle regole della territorialità che sono solitamente foriere di incertezze applicative.  Una parte dell’opera ha quale oggetto l’approfondimento della disciplina normativa e le indicazioni dell’Agenzia delle entrate. Un’ulteriore parte è “ricca” di esemplificazioni utili per gli operatori. Le due parti si completano a vicenda e rappresentano il vero “valore aggiunto” dell’opera che intende costituire un punto di riferimento essenziale per gli operatori che devono affrontare le problematiche Iva nel settore turistico.

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