di Zuccarello Alessandro
Cedam
38 €
Nelle dichiarazioni tributarie relative alle imposte sui redditi e all’IVA è abbastanza frequente l’emersione di crediti dei contribuenti. Essi derivano dalla fisiologia dei meccanismi applicativi dei tributi e vanno preferibilmente denominati eccedenze d’imposta. Si tratta di situazioni attive, che sono affermate dal contribuente, che non si risolvono in un rapporto debito-credito, che prevedono una pluralità di forme di impiego su scelta del contribuente.
Il tratto maggiormente caratteristico delle eccedenze è la loro stretta connessione con le procedure attuative dei tributi, finanche, per alcuni profili, in complicati risvolti processuali. Esse transitano nella dichiarazione e sono sottoposte ai controlli ufficiosi che hanno ad oggetto quest’ultima; ed è possibile che all’esito di dei controlli le eccedenze siano in tutto o in parte negate. I controlli sono eterogenei e spiegano effetti diversi in dipendenza della specifica forma di impiego scelta dal contribuente: nasce, quindi, una esigenza di coordinamento. È ben possibile che nel compilare la dichiarazione siano commessi errori che impediscano l’emersione di tali situazioni creditorie; il che pone delle alternative al contribuente: si può presentare dichiarazione integrativa e per questa via recuperare il credito, ma c’è anche altro; in particolare, recependo le sollecitazioni della giurisprudenza, è stata prevista a livello normativo la possibilità di dedurre errori dichiarativi anche nella sede processuale. Solo che quest’ultima possibilità apre scenari nuovi: infatti, quella che diventa una “rettificabilità giudiziale” della dichiarazione deve essere adeguatamente collocata in un processo strutturato secondo lo schema della impugnazione di atti, quale è quello tributario.
