Con Formulario e Giurisprudenza
La tutela del consumatore nel credito al consumo – Le informazioni adeguate al soggetto finanziato – Il contratto di finanziamento – La valutazione del merito creditizio – La violazione dell’art. 124-bis del TUB e le situazioni di sovraindebitamento
Rosanna Cafaro
Legis Giuridica
Euro 32
Questo libro è aggiornato alla recente sentenza della CGUE (sent. 11/01/2024, causa C-755/22) e vuole essere uno strumento pratico di ausilio per tutti coloro che si occupano di crisi d’impresa. Le formule sono ampiamente argomentate e la giurisprudenza citata è stata meticolosamente ricercata. La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha recentemente chiarito quando sia possibile dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo, in caso di violazione della valutazione del merito creditizio, sanzionando l’errata valutazione di detto merito con la nullità del contratto di credito, anche nel caso in cui il contratto sia già stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.
La Corte ha considerato preliminarmente che l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’art. 8 della Direttiva 2008/48/UE, ha fini di tutela dei consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, e contribuisce a realizzare l’obiettivo della direttiva richiamata. La violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore non può essere sanata per il solo fatto che il contratto di credito sia stato integralmente eseguito o per il fatto che il consumatore non abbia mosso alcuna obiezione rispetto a tale contratto durante il periodo di rimborso.